Licenziamento illegittimo per condanne relative a fatti extra-lavorativi
16/04/2019
Licenziamento illegittimo per condanne relative a fatti extra-lavorativi.
Diritto del lavoratore alla reintegrazione e risarcimento del danno. Corte di Cassazione, Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8390
La Suprema Corte, con ordinanza 8390 del 26 marzo 2019, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore che aveva effettuato minacce gravi fuori dal contesto lavorativoa persona completamente estranea allo stesso.
Gli ermellini hanno infatti accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo che la sua condotta non avesse ricadute sugli obblighi di fedeltà e di collaborazione che il dipendente è tenuto ad osservare.
In particolare, il lavoratore, oggetto di condanna per minacce gravi a danno di terzo (vittima di successivo omicidio), era stato licenziato in tronco dal datore di lavoro, il quale riteneva che il comportamento del dipendente fosse incompatibile con gli standard morali dell’azienda.
La Corte d’Appello di Messina, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha annullato il licenziamento, stabilendo il reintegro sul posto di lavoro e il risarcimento da parte dell’azienda di 139.307 euro per le mancate retribuzioni fino al pensionamento, i contributi previdenziali e accessori.
La sentenza d’Appello è stata poi confermata dalla Suprema Corte, dichiarando il licenziamento illegittimo, ritenendo il comportamento del lavoratore non incidesse sugli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione. E non è stata rilevata una condotta gravemente lesiva delle norme dell’etica e del vivere civile che costituisse giusta causa di licenziamento.
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