Con la Sentenza 3122/2015, la Cassazione ha confermato che devono ritenersi legittimi i controlli - anche se occulti - diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale.
La Suprema Corte di cassazione con la Sentenza n. 3122 del 17.02.2015, ha confermato che le garanzie poste in materia di divieto di controlli a distanza "trovano applicazione ai controlli difensivi diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando, però, tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso, con la conseguenza chedevono ritersi legittimi i controlli, anche a mezzo di telecamere occulte - diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e immagine aziendale".
Si richiama inoltre la Sentenza n. 2117 del 28/01/2011 che afferma il divieto previsto dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori di installazione di impianti audiovisivi od altre apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, riferendosi alle sole installazioni poste in essere dal datore di lavoro, non preclude a questo,al fine di dimostrare l'illecito posto in essere da propri dipendenti, di utilizzare le risultanze di registrazioni video operate fuori dall'azienda da un soggetto terzo, del tutto estraneo all'impresa e ai lavoratori dipendenti della stessa, per esclusive finalità "difensive" del proprio ufficio e della documentazione in esso, con la conseguenza che tali risultanze sono legittimamente utilizzabili nel processo dal datore di lavoro.