IV Direttiva Antiriciclaggio: il nuovo Decreto Legislativo

30/11/2016

Il Dipartimento del Tesoro Italiano il 30 novembre ha pubblicato in consultazione pubblica lo schema di decreto legislativo teso a rettificare la normativa antiriciclaggio italiana introdotta con il D.Lgs 231/2007.

Il testo sin dall'articolo 3, modifica la definizione "destinatari" in "soggetti obbligati", ed elenca quindi: intermediari bancari, finanziari e assicurativi, le società fiduciarie, i confidi e i soggetti eroganti micro-credito, i consulenti finanziari, i cambiavalute e gli intermediari del credito OAM. I professionisti (notai, avvocati o dottori commercialisti) sono assoggettati alla norma nell’ipotesi in cui risultino curatori fallimentari o commissari giudiziali nelle procedure concorsuali. Sono citati inoltre i prestatori di servizi relativi a società e trust, i soggetti che esercitano l’attività di commercio di cose antiche, l’attività di case d’asta o galleria d’arte nonché la mediazione civile, i provider di valuta virtuale, i prestatori di servizi di gioco on line o su rete fisica e di offerta del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici.

Viene confermato il ruolo centrale delle funzioni attribuite all’UIF che ora puó anche accedere alle informazioni contenute nell’anagrafe immobiliare ed ha accesso tout court alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust espressi. Mentre negli articoli 4-14 si esplicita il rafforzamento del ruolo degli organi istituzionali istituzionali.

Ulteriori novità contenuta nell’Articolo 14 é l’Analisi Nazionale dei Rischi, da svolgere con cadenza quinquennale con cui il Comitato di Sicurezza Finanziaria analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.


Adeguata Verifica Clientela e Titolare Effettivo

Nel Titolo 2 si ridefiniscono le norme in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e obblighi di segnalazione.

Le attivitá di Customer Due Diligence restano solide nelle fondamenta, mentre ci sono novitá per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, in particolare per l’identificazione del titolare effettivo del Trust.

Infine si introduce un nuovo obbligo. Nello schema di decreto infatti, il nuovo art. 21, prescrive alle imprese dotate di personalità giuridica, alle persone giuridiche private e ai trustee la comunicazione al Registro delle imprese a mezzo telematico, delle informazioni relative ai propri titolari effettivi.


Leggi il testo integrale (pdf, 85 pagine)


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