Codice Deontologia per le societá di informazione commerciale

04/08/2016

Il 1° ottobre 2016 entrerá in vigore il "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale" rivolto ai soggetti che prestano a terzi servizi di informazione commerciale, ai sensi dell'art. 134 del R.D. n. 773/1931, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "T.U.L.P.S." e relativi Regolamenti di attuazione.

Il Codice disciplina le modalità per il corretto utilizzo di banche dati e strumenti di analisi, nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone.

Segnaliamo che la predetta normativa non tutela persone giuridiche o società, a cui non è applicabile la normativa in materia di protezione dei dati personali. Inoltre restano fatte salve le possibilitá di indagine svolte attraverso gli opportuni conferimenti di incarico ad agenzie investigative e investigatori privati autorizzati secondo quanto previsto dalle relative normative.

Di seguito riportiamo alcuni dei passaggi a nostro avviso maggiormente rilevanti.

UTILIZZO DEI DATI. Sono utilizzabili senza il consenso degli interessati i dati provenienti da “fonti pubbliche” e i dati estratti da “fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque”
Sono inoltre utilizzabili i dati personali che il soggetto ha comunicato al fornitore di informazioni commerciali.

Gli operatori dovranno annotare sempre la fonte da cui hanno tratto i dati personali sulla persona censita.
I dati giudiziari della persona censita potranno essere trattati solo se già disponibili in archivi pubblici o in altre fonti pubblicamente accessibili. Se tali informazioni sono tratte da un una testata
giornalistica, non possono risalire a più di 6 mesi prima.


INFORMATIVA E RISCONTRO AGLI INTERESSATI
Tutte le società del settore dovranno fornire una informativa completa sul proprio sito web.
Inoltre, le società di informazioni commerciali di maggiori dimensioni hanno provveduto alla
costituzione di un portale unico (www.informativaprivacyancic.it) nel quale
saranno inserite tutte informazioni per verificare i dati
relativi agli interessati.

CONSERVAZIONE DEI DATI I dati potranno essere conservati solo per periodi di tempo ben definiti e nei limiti della conoscibilità, dell’utilizzabilità e della pubblicità degli stessi, previsti dalle normative di riferimento. In particolare, le informazioni relative ai fallimenti e alle altre procedure concorsuali possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura di fallimento. Le società dovranno adottare misure per garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali.

Alleghiamo il documento contenente il testo originale:
A7 Codice di Deontologia

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