Legittimo il licenziamento per la dipendente che rivela informazioni aziendali in chat Facebook alla concorrenza
26/06/2019
Il tribunale di Bari, con sentenza 2636 del 10 giugno 2019, ha deciso di ammettere come prove gli screenshot delle conversazioni avute dalla segretaria per mezzo del servizio di messaggistica Facebook, la quale rivelava alla concorrenza segreti aziendali.
Nel dettaglio, la segretaria aveva installato sul cellulare aziendale l’applicazione Facebook associata a un profilo personale. La lavoratrice, in congedo per malattia, aveva restituito il cellulare sul quale continuavano a pervenire messaggi che il datore di lavoro ha raccolto, rilevando oltre alle numerose conversazioni private anche conversazioni con la concorrenza nelle quale la segretaria rivelava informazioni aziendali riservate.
Per il giudice di Bari, le circostanze esposte sono risultate sufficienti per ammettere la giusta causa di licenziamento, ricordando nella sentenza che il datore di lavoro può controllare i propri dipendenti per evitare possibili condotte gravose per l’azienda.
Nel caso specifico, la dipendente non solo aveva utilizzato mezzi aziendali per scopi privati, ma aveva anche fornito nominativi e numeri di telefono di promotori utili alla concorrenza.
Il caso rimette in gioco il diritto alla tutela della privacy del lavoratore sul quale la giurisprudenza è molto spesso discorde e contrastante.
Diverse sentenze e in diversi gradi di giudizio ci ricordano come, ad esempio:
• se durante i controlli dei computer per motivi di sicurezza, vengono rilevati accessi alla posta elettronica personale e a siti non attinenti alle attività lavorative, il datore di lavoro possa avviare una contestazione disciplinare e nullo è il ricorso al Garante della Privacy da parte del lavoratore [Corte di appello di Roma n. 1331 del 22 marzo 2019];
• al contempo, non è consentito al datore di lavoro l’accesso per motivi disciplinari alla mail protetta da password del dipendente, configurandosi inoltre il reato di accesso abusivo a un sistema informatico [Corte di cassazione sentenza n. 13057 del 31 marzo 2016];
La Gran Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo è intervenuta in materia e – con sentenza C. 61496/08 del 5 settembre 2017 - ha stabilito che le comunicazioni personali possono essere soggette a limitazioni solo se il dipendente sia stato preventivamente informato della possibilità, modalità e ragioni di un controllo sulla corrispondenza aziendale. In altri termini, se il datore di lavoro, in assenza del lavoratore, per dare continuità alle attività lavorative viene a conoscenza di comunicazioni che ledono l’azienda, questo può produrle in giudizio.
In Italia, il divieto generale di sorveglianza del dipendente è stato eliminato con la modifica all’articolo 4 della legge 300/70 (Jobs Act) che impone al datore di lavoro, tuttavia, il principio di trasparenza secondo il quale deve informare i lavoratori sulle modalità del controllo, che dovrà oltre che essere giustificato da esigenze aziendali anche limitato nel tempo.
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