Whistleblowing: Approvata in Europa la direttiva che tutela chi denuncia illeciti sul posto di lavoro
30/05/2019
WHISTLEBLOWING e WHISTLEBLOWER
Lo scorso 16 aprile il Parlamento europeo ha approvato la direttiva con la quale introduce maggiori tutele per i WHISTLEBLOWER, cioè per coloro che denunciano illeciti e violazioni del diritto comunitario (c.d. white collar crime, ovvero illeciti dei colletti bianchi) nel campo degli appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori e dei dati.
Di fatto, la disciplina comunitaria amplia le tutele già introdotte con la Legge 179/2017, creando complicazioni e sovrapposizioni con l’ordinamento italiano che non si integra perfettamente con la normativa già in vigore.
La direttiva tutela i soggetti segnalanti a più livelli, siano essi lavoratori pubblici o privati, dipendenti o autonomi, membri dell’organo amministrazione, direzione o vigilanza, ecc. La normativa si applica sia a tutela dei lavori per i quali sia cessato il rapporto di lavoro ché per coloro i quali siano venuti a conoscenza di illeciti durante il rapporto di lavoro.
La tutela si estende ai soggetti a rischio intorno al segnalante?
Si la tutela si estende anche a terzi che, connessi con le persone segnalanti, possono subire ritorsioni nell’ambito del contesto lavorativo.
I WHISTLEBLOWERS come possono segnalare gli illeciti?
Per le aziende, pubbliche e private, con più di 50 dipendenti, vige l’obbligo di adottare una struttura che offra canali di segnalazione sicuri, che tutelino la riservatezza e il trattamento dei dati personali del segnalante.
Oltre ai canali interni alle aziende, la disciplina prevede anche canali esterni per la segnalazione alle autorità pubbliche nazionali e la possibilità per il segnalante di ricorrere a una segnalazione pubblica qualora, a seguito delle segnalazioni interne ed esterne, non siano state intraprese adeguate misure in risposta alla denuncia e sussista un imminente o palese pericolo per il pubblico interesse; o – nel caso di segnalazione esterna – sussista il pericolo di ritorsioni o la possibilità che la violazione non venga adeguatamente esaminata, si pensi ad esempio alla possibilità di occultamento o distruzione di prove o l’autorità preposta sia collusa con il responsabile della violazione. È altresì prevista la possibilità di comunicazioni alla stampa.
Come viene tutelato il segnalante?
I Paesi dell’Unione devono adottare misure per vietare ogni forma di ritorsione diretta o indiretta, quindi il divieto di licenziamento, demansionamento, trasferimento, ecc.
Ai segnalanti è garantita dagli Stati la tutela legale nel corso del procedimento e l’accesso gratuito a informazioni e consulenze complete. A questo si aggiunge la possibilità di assistenza finanziaria e di sostegno.
Quali sanzioni prevede la normativa?
Per le persone fisiche o giuridiche che ostacolano, adottano misure di ritorsione o vessatorie contro i segnalanti o violano la riservatezza dei segnalanti sono previste sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Ad essere sanzionabili non sono solo gli autori delle violazioni ma, ugualmente, sono previste sanzioni per coloro che effettuano segnalazioni o divulgazioni pubbliche false.
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